Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46930 del 15/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46930 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOLOGNESE PIERLUIGI N. IL 21/06/1974
avverso la sentenza n. 195/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 15/07/2013
Bolognese Pierluigi ricorre avverso la sentenza 8.3.12 della Corte di appello di Lecce con la quale,
in parziale riforma di quella in data 19.4.10 del Tribunale di Lecce-sezione distaccata di Galatina, è
stato dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di truffa (capo a) e falso (capo c) per
mancanza di querela; è stato assolto l’imputato dal reato sub D) (ricettazione) per insussistenza del
fatto ed è stata rideterminata la pena per il reato di cui all’art.494 c.p. (capo b) in mesi otto di
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per ‘mancanza di riferimenti’ in ordine alla sussistenza dell’elemento
psicologico del reato sub b), con conseguente necessaria applicazione dell’art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1 .000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 15 luglio 2013
reclusione.