Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46929 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46929 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUKADI MOURAD N. IL 01/01/1986
AMROUS OUTMANE N. IL 17/07/1981
avverso la sentenza n. 2531/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Amrous Outmane e Boukadi Mourad ricorrono avverso la sentenza 5.12.12, emessa dal Tribunale
di Verona ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per i reati di furto
aggravato in concorso (capo A) e per quello di resistenza, ascritto al Boukadi al capo B), unificati
per quest’ultimo imputato ex art.8 I cpv. c.p., concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla
recidiva per Amrous ed attenuanti generiche prevalenti per Boukadi, a quest’ultimo la pena —

mesi dieci di reclusione ed E 350,00 di multa.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di
identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice
motivato in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento, in particolare al contenuto del verbale di
arresto in flagranza, a quelli di perquisizione e sequestro, al verbale di denuncia di Alberini Andrea
e alle s.i.t. di Manfè Daniele.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.

condizionalmente sospesa — di mesi sei di reclusione ed E 300,00 di multa e ad Amrous quella di

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 15 luglio 2013

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