Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46927 del 15/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46927 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBATO SALVATORE N. IL 13/10/1985
avverso la sentenza n. 9038/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
15/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 15/07/2013
Barbato Salvatore ricorre avverso la sentenza 15.5.12, emessa dal Tribunale di Napoli ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di cui agli artt.385 c.p. (capo A)
e 495 c.p. (capo B), unificati ex art.81 cpv. c.p., esclusa la contestata recidiva e concesse le
attenuanti generiche, la pena — condizionalmente sospesa – di mesi sei di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento all’essere il Barbato stato
sorpreso mentre si trovava fuori dalla propria abitazione, in luogo distante da quello dove era
ristretto agli arresti domiciliari, circostanza nella quale aveva anche fornito ai carabinieri false
generalità, ammettendo quindi i fatti contestatigli.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 luglio 2013
ri- Emoal TATA
IN CANCELLERIA
comma 1, lett. e) c.p.p. , non avendo il giudice motivato in ordine alla insussistenza di elementi per