Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46927 del 14/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46927 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATALONI BRUNO N. IL 11/12/1962
avverso la sentenza n. 11756/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
30/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 14/10/2015

A

Motivi della decisione
Mataloni Bruno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Roma in data 30.10.2013, con la quale è stata confermata
la sentenza di condanna resa dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 2.12.2011, in
ordine al reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, commesso in data
15.11.2008.
L’esponente con il primo motivo reitera l’eccezione relativa all’attribuzione,

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione di legge, stante
l’incertezza circa i reati in addebito; osserva che il Tribunale, pur ritenendo che la
contestazione elevata nel capo di imputazione concernesse sia la guida in stato di
ebbrezza sia il rifiuto di sottoporsi al relativo accertamento, ha in realtà fatto
riferimento soltanto al reato di guida in stato di ebbrezza. Osserva che la Corte di
Appello, a fronte di specifica doglianza, di converso, ha affermato che l’unico reato
contestato doveva individuarsi nel rifiuto di sottoporsi ad accertamento, ex art.
186, comma 7, cod. strada, e ciò benché il Tribunale, erroneamente, avesse
computato la pena in riferimento al diverso illecito, ex art. 186, comma 2, cod.
strada.
Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia il difetto di motivazione, rispetto
all’accertamento della condotta di rifiuto, alla luce della deposizione resa in corso di
giudizio dall’unico verbalizzante.
Il ricorso in esame impone i rilievi che seguono.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la ripartizione degli
affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate dello stesso, stabilita
dall’art. 48 quater R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’art. 15 D.Lgs. 19
febbraio 1998, n. 51, costituisce una distribuzione degli affari tra articolazioni
appartenenti ad un unico ufficio e non un riparto di competenza territoriale, come
si evince anche dall’art. 163 bis, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen. (Cass.
Sez. 4, Sentenza n. 4205 del 08/01/2013, dep. 28/01/2013, Rv. 254355).

Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.
La Corte di Appello ha osservato, sviluppando un percorso argomentativo
saldamente ancorato alle emergenze in atti ed immune da aporie di ordine logico,
che la descrizione della condotta oggetto di addebito risultava inequivoca; che al
prevenuto si contesta il rifiuto opposto dal prevenuto alla richiesta di sottoporsi
all’accertamento del tasso alcolemico; che erroneamente il Tribunale aveva
applicato una pena non corrispondente al reato contestato; e che tale errore non
era emendabile, in assenza di impugnazione della parte pubblica.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

rispetto alla cognizione del fatto in addebito, alla sezione distaccata di Ostia.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Invero, l’esponente deduce censure non consentite nel giudizio di
legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come
pure l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. Come è noto la
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè

comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999;
n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che “esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass.
sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Ed in sede di legittimità non sono consentite
le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di
merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI sentenza
n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). E’ poi appena il caso di
osservare che la Corte territoriale ha specificamente rilevato che – rispetto al reato
in addebito – non assumeva alcun rilievo il fatto che lo stesso prevenuto avesse
condotto la vettura, dal luogo in cui era avvenuto il controllo sino alla caserma; e
che le dichiarazioni spontanee rese in dibattimento dall’imputato offrivano un
ulteriore argomento, rispetto alla tesi d’accusa, posto che il prevenuto aveva
chiesto di essere sottoposto a test presso un ospedale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 14 ottobre 2015.

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