Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46926 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46926 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANNINO CLAUDIO N. IL 02/01/1994
ESPOSITO CARLO N. IL 16/07/1993
avverso la sentenza n. 9204/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Sannino Claudio ed Esposito Carlo ricorrono avverso la sentenza 17.5.12, emessa dal Tribunale di
Napoli ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è ‘stata applicata, per il reato di tentato furto
aggravato in concorso, concesse attenuanti generiche equivalenti, per l’Esposito anche alla
contestata recidiva, la pena — condizionalmnete sospesa per entrambi – di mesi sei di reclusione ed
€300,00 di multa a Sannino e quella di un anno di reclusione ed € 400,00 di multa a Esposito.

analogo contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per essersi il giudice
limitato, nella motivazione, alla adozione di mere formule di stile, senza effettuare alcuna
valutazione sulla corretta qualificazione giuridica del fatto.
Osserva la Corte che i ricorsi devono .essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento al contenuto dei verbali di arresto
e sequestro, alla denuncia di furto della p.o. e ai verbali di perquisizione personale, oltre che alla
confessione resa dagli imputati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 15 luglio 2013

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