Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46925 del 15/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46925 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RADOSAVLJEVIC PAOLO N. IL 08/03/1990
avverso la sentenza n. 13633/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 15/07/2013
Radosavljevic Paolo ricorre avverso la sentenza 30.11.12, emessa dal Tribunale di Milano ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di concorso in furto aggravato
in abitazione, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi otto di reclusione ed
€500,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
affidato a moduli prestampati, senza neanche dare rilevanza alle ragioni addotte dalla difesa che
aveva evidenziato l’estraneità dell’imputato al fatto contestagli in concorso con una persona che il
prevenuto aveva semplicemente accompagnato presso un centro commerciale, ignorandone la
volontà di perpetrare un furto.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento al contenuto dei verbali di arresto
e di perquisizione e sequestro e alle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato in sede di
convalida dell’arresto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
comma 1, lett. e) c.p.p. , non avendo il giudice formulato una valida motivazione, ma essendosi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 luglio 2013