Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46923 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46923 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMMARTINO MATTEO N. IL 04/10/1966
avverso la sentenza n. 4867/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Sammartino Matteo ricorre avverso la sentenza 17.5.12 della Corte di appello di Palermo, emessa in
sede di rinvio da sentenza della

IA

Sezione penale della Cassazione in data 16.11.10, con la quale, in

parziale riforma di quella in data 19.4.07 del G.u.p. di Palermo, escluse le contestate aggravanti, è
stata ridotta la pena, per il reato di cui all’art.74 1.stup., ad anni sei e mesi otto di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione di legge assumendo che la rideterminazione della pena, operata dal

priva di motivazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
atteso che, escluse dalla Corte palermitana le contestate aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art.74
1.stup., la pena-base è stata determinata per il partecipe, ai sensi del comma 2 dell’art.74, nel
minimo edittale di anni 10 di reclusione, con riduzione di 1/3 per il rito abbreviato, per cui non vi
era bisogno di motivazione alcuna in proposito da parte dei giudici territoriali.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 luglio 2013

giudice del rinvio previa esclusione delle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art.74 1.stup., era

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