Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46917 del 14/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46917 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FANTOZZI ROBERTO N. IL 09/01/1979
avverso la sentenza n. 740/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 14/10/2015
Motivi della decisione
Fantozzi Roberto, a mezzo del difensore, ha proposto appello avverso la
sentenza del Tribunale di Roma in data 12.06.2014, con la quale è stata affermata
la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all’art. 116, comma
13, cod. strada, con condanna alla pena di C 3.000,00 di ammenda.
La parte si duole della entità della pena. Deduce altresì la carenza di
L’impugnazione, da qualificarsi come ricorso per cassazione, avendo ad
oggetto sentenza inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è
inammissibile.
Si osserva, al riguardo, che l’atto di appello che occupa è stato sottoscritto
dall’Avvocato Giovanni Nuvoli che non risulta iscritto nell’albo speciale per le
giurisdizioni superiori. Invero, questa Suprema Corte ha chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui l’impugnazione sia stata
originariamente proposta come appello da un difensore non iscritto nell’albo
speciale della Corte di Cassazione ed il gravame sia stato correttamente qualificato
come ricorso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38293 del 16/09/2004,
dep. 28/09/2004, Rv. 229737).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 14 ottobre 2015.
motivazione.