Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46916 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 46916 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

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sul ricorso proposto da:
CASALI ANDREA N. IL 16/05/1957
avverso l’ordinanza n. 1024/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 14/10/2015

-

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza del 19 luglio 2013, ha
dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di Casali Andrea
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Osimo, in data
11.10.2011, con la quale è stata affermata la responsabilità dell’imputato in
relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. La Corte
territoriale ha rilevato la genericità delle censure dedotte dall’appellante.

proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore.
L’esponente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale. Osserva
che non ricorre alcun ipotesi di inammissibilità dell’appello, posto che era stata
specificamente chiesta la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente
sottolinea che nel provvedimento impugnato si fa pure erroneamente riferimento al
reato di ricettazione, che non risulta commesso dal prevenuto e che è estraneo al
procedimento.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Come noto, l’inammissibilità dell’impugnazione può essere dichiarata nelle
seguenti ipotesi indicate dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: a) difetto di
legittimazione o di interesse; b) provvedimento non impugnabile; c) inosservanza
delle disposizioni di cui agli artt. 581, 582, 583, 585, 586, cod. proc. pen.; d)
rinunzia. Per quanto attiene, in particolare, ai casi ora richiamati sub lett. c), preme
evidenziare che l’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che
l’impugnazione deve enunciare .
2. Tanto chiarito, occorre peraltro considerare che questa Corte regolatrice
ha da ultimo chiarito che la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentative
poste a fondamento della decisione di primo grado e quelle dedotte con
l’impugnazione, non integra una causa di inammissibilità dell’appello. Al riguardo, si
è osservato che l’appello è ammissibile, una volta che la parte abbia indicato
specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano
riesaminati, indicandone le ragioni (Cass. Sez. 6, Sentenza n.

13449 del

12/02/2014, dep. 21/03/2014, Rv. 259456). La soluzione adottata nella decisione
ora menzionata, che il Collegio condivide, muove dalla considerazione della
diversità strutturale che connota il giudizio di appello rispetto a quello di
cassazione. In tale ambito ricostruttivo, si è osservato che la riproposizione di
questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato non è
causa di genericità del motivo d’appello, perché il giudizio di secondo grado ha per
contenuto la rivisitazione integrale del punto “attaccato”, con i medesimi poteri del

2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Ancona ha

primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel motivo.
Diversamente, nel giudizio di cassazione, la censura deve colpire uno dei vizi della
motivazione tassativamente indicati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); e una
deduzione che riproponga la censura presentata al giudice d’appello senza
confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo,
esula dalla struttura del giudizio di legittimità. In conclusione, deve quindi ribadirsi
che, mentre per il giudizio di cassazione è generico anche il motivo che si

sentenza impugnata, per il giudizio d’appello rileva solo la genericità intrinseca al
motivo stesso, prescindendo da ogni confronto con quanto argomentato dal giudice
del provvedimento impugnato.
2.1 Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, deve
osservarsi che il provvedimento impugnato risulta effettivamente inficiato dalla
denunciata carenza motivazionale. Invero, la Corte di Appello di Ancona, a fronte
dell’impugnazione dedotta nell’interesse di Casali – articolata in specifici motivi,
attinenti al trattamento sanzionatorio – ha evidenziato la genericità dei motivi di
appello, per difetto di indicazione in punto di fatto o di diritto, rispetto all’atto
aggredito. Come si vede, la valutazione relativa alla inammissibilità dei motivi di
appello, effettuata dalla Corte territoriale, poggia su un dato che non vale ad
integrare la aspecificità del motivo di gravame di merito, per le ragioni sopra
esposte.
3.

L’ordine di considerazioni che precede conduce all’annullamento

dell’ordinanza impugnata. Resta assorbita ogni ulteriore ragione di censura.
A questo punto della trattazione, occorre rilevare che il reato
contravvenzionale per cui si procede risulta ormai estinto, essendo maturato il
termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
valutazioni rese dal Tribunale di Ancona, in ordine all’affermazione di penale
responsabilità del ricorrente. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della
norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della
estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella
sentenza richiamata non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova
evidente dell’innocenza dell’imputato.
4. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
e parimenti della sentenza del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo in
data 11.10.2011, perché il reato è estinto per prescrizione.

caratterizza per l’omesso confronto argomentativo con la motivazione della

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata; nonché la sentenza del Tribunale di
Ancona, sezione distaccata di Osimo, in data 11.10.2011, perché il reato è estinto
per prescrizione.

Così deciso in Roma il 14 ottobre 2015.

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