Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46914 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46914 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGELO BIAGIO N. IL 27/03/1966
avverso la sentenza n. 4672/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Angelo Biagio ricorre avverso la sentenza 1.10.12 della Corte di appello di Palermo che ha
confermato quella, in data 26.4.10, del Tribunale di Trapani con la quale è stato condannato,
ritenuta la contestata recidiva ed applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di mesi sei
e giorni venti di reclusione per il reato di cui agli artt.110,477-482 c.p.).
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

costituisca certificazione amministrativa, dal momento che essa, nella specie, era sfornita dei
relativi presupposti, recando il timbro —peraltro non più in uso da diversi anni – `Midial s.p.a.’,
senza che tale società potesse essere considerata soggetto esercente la professione sanitaria.
Lamenta inoltre il ricorrente la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate sulla baserei
soli precedenti penali dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già avanzate in sede di
appello, deve essere dichiarato inammissibile in quanto, in relazione al primo motivo,
manifestamente infondato, atteso che, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, i
giudici di merito hanno evidenziato come la ricetta medica che abilitava l’imputato a fruire del
servizio farmaceutico fosse falsa, non essendo stata emessa dal medico che vi figurava, e pertanto
l’Angelo, esibendola al farmacista, ha integrato gli estremi del reato ascrittogli, avendo il falso
avuto ad oggetto una certificazione amministrativa, quale appunto la ricetta medica contenente la
prescrizione di un ansiolitico-antidepressivo.
Del tutto legittimamente, poi, sono state negate all’Angelo le attenuanti generiche in ragione, tra
l’altro, dei precedenti penali dell’imputato, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed
applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., senza che il ricorrente abbia prospettato, neanche
in questa sede, elementi di segno positivo non considerati dai giudici territoriali.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

comma 1, lett. e) c.p.p. per avere i giudici erroneamente considerato che la ricetta medica

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 15 luglio 2013

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