Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46913 del 15/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46913 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEGNA ANTONINO N. IL 13/10/1970
avverso la sentenza n. 1458/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 15/07/2013
Megna Antonino ricorre avverso la sentenza 7.11.12 della Corte di appello di Genova che ha
confermato quella in data 3.6.11 del locale g.i.p. con la quale è stato condannato, ritenuta la
contestata recidiva, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di lesioni gravi.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell ‘art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione circa il diniego delle invocate attenuanti
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente
infondato, atteso che del tutto legittimamente sono state negate al Megna le attenuanti generiche in
ragione dei precedenti penali anche gravi, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed
applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., senza che il ricorrente abbia prospettato, neanche
in questa sede, elementi di segno positivo non considerati dai giudici territoriali.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 15 luglio 2013
generiche.