Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46912 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46912 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINO GIOVANNA VALENTINA N. IL 26/02/1989
avverso la sentenza n. 2832/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 15/07/2013

Marino Giovanna Valentina ricorre avverso la sentenza 15.10.12 della Corte di appello di Palermo con la
quale, in parziale riforma di quella in data 16.2.11 del tribunale di Marsala, è stata ridotta la pena, per il
reato di cui all’art.483 c.p., ad un mese di reclusione.
Deduce la ricorrente, nel dichiarare l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606, comma
1, lett. e) c.p.p. per essersi i giudici di appello limitati a recepire le conclusioni del tribunale, senza
considerare le doglianze evidenziate con l’impugnazione, sotto il profilo dell’assenza dell’elemento psicologico
del reato di falso, non essendo stata, quella dell’imputata, una volontà ingannatoria, ma avendo la Marino
appreso dal titolare dell’autoscuola della possibilità di sostenere gli esami di guida in forma orale, si era
limitata a sottoscrivere un modulo prestampato nell’erronea convinzione, indotta, di richiedere tale
agevolazione, senza leggere il contenuto di quanto stava attestando, agendo pertanto con leggerezza ovvero
con negligenza, ma non con il dolo necessario per il reato di cui all’art.483 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente re iterativo delle doglianze già avanzate con l’atto di appello e
puntualmente disattese dalla Corte di merito, deve essere dichiarato inammissibile per manifesta
infondatezza, oltre che in quanto tendente ad una diversa ricostruzione dei fatti e all’apprezzamento del
materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e giò adeguatamente valutati sia
da tribunale che dalla Corte di appello.
I giudici territoriali, infatti, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, hanno evidenziato
come la responsabilità dell’imputata consista nell’aver costei, con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, affermato falsamente, al fine di sostenere gli esami per il conseguimento della patente di guida
con il sistema del colloquio orale, anziché con il questionario scritto, di non aver mai conseguito la licenza
della scuola dell’obbligo, mentre invece l’imputata era in possesso della licenza media inferiore.
Pur ritenendo — hanno perspicuamente sottolineato i giudici di appello — che l’imputata fosse stata indotta a
sottoscrivere la dichiarazione in esame, il suo comportamento non era certo inquadrabile nell’errore
scusabile, avendo comunque dichiarato una circostanza falsa rilevante ai fini del suo rapporto con la Pubblica
amministrazione e non essendovi elementi concreti per ritenere che la Marino non avesse compreso il
testuale significato della sua attestazione.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di
una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinante in € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 15 luglio 2013

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