Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46911 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46911 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIGNATARO MICHELE N. IL 06/01/1957
avverso la sentenza/ordinanza n. 4241/2008 CORTE APPELLO di
MILANO, del 03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Pignataro Michele ricorre avverso la sentenza 3.10.12 della Corte di appello di Milano con la quale,
in parziale riforma di quella in data 31.1.08 del locale tribunale, è stato dichiarato non doversi
procedere in ordine al reato di cui all’art.660 c.p. (capo d) perché estinto per intervenuta
prescrizione ed è stata rideterminata la pena, per i restanti reati di minaccia grave (capi a,b e e) e
danneggiamento (capo e), ritenuta la continuazione, in mesi 5 e giorni 15 di reclusione, con

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per essere basata l’affermazione di responsabilità sulla testimonianza
della p.o., Drammis Rosa, della figlia e della madre di lei, senza considerare che si trattava di
persone offese costituite parti civili e quindi necessitanti di un ben più rigoroso vaglio e controllo
circa la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca.
Era invece carente la motivazione — sostiene il ricorrente — che aveva omesso di dare conto dei
criteri e delle necessarie cautele che avrebbero dovuto caratterizzare l’utilizzo di tali dichiarazioni,
senza che i giudici si fossero neanche soffermati ad esaminare le reali motivazioni della crisi del
rapporto sentimentale tra le parti.
Con memoria difensiva pervenuta alla cancelleria di questa sezione il 10.713, il ricorrente ha
reiterato le doglianze di violazione dell’art.192, comma 1, c.p.p., assumendo che la Corte di merito
ha travisato le prove fornite dalla difesa nei motivi di gravame, ricorrendo a clausole di stile e ad
affermazioni standardizzate.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già avanzate con l’atto di
appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, deve essere dichiarato inammissibile per
manifesta infondatezza, oltre che in quanto tendente ad una diversa ricostruzione dei fatti e
all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito
e già adeguatamente valutati sia dal tribunale che dalla Corte di appello.
I giudici territoriali, infatti, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, hanno
evidenziato come la responsabilità dell’imputato riposi sulle dichiarazioni della p.o. — la cui

conferma delle statuizioni civili.

attendibilità è adeguatamente argomentata e non è concretamente contrastata dal ricorrente – ,
riscontrate da quelle rese dalla di lei madre e dalla figlia, secondo cui il comportamento violento e
minaccioso del Pignataro era dovuto alla volontà manifestata dalla Drammis di interrompere la
relazione sentimentale con l’imputato, il quale peraltro — hanno rimarcato i giudici di appello —
aveva finito con l’ammettere di aver avuto discussioni con la p.o. nel corso delle quali aveva

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 luglio 2013
IL CONSIGLIERE estensore

adoperato espressioni ‘rudi’.

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