Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46910 del 15/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46910 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NARDOTTI GIUSEPPE N. IL 05/08/1982
avverso la sentenza n. 6556/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 15/07/2013
Nardotti Giuseppe ricorre avverso la sentenza 7.11.12 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 10.7.07 del locale tribunale con la quale è stato condannato, concesse
attenuanti generiche alla contestata recidiva, alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui
all’art.610 c.p.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
della prova >, in particolare per non essere stati tenuti in considerazione i rilievi difensivi in base ai
quali si sarebbe dovuta pronunciare sentenza assolutoria quanto meno ai sensi del comma 2
dell’art.530 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
£1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 15 luglio 2013
comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p. per non essere stati osservati