Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46907 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46907 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCO ARTURO N. IL 21/01/1985
avverso la sentenza n. 2659/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Marco Arturo (alias Ghibirdic Ionut Adrian) ricorre avverso la sentenza 13.12.11 della Corte di
appello di Ancona che ha confermato quella del Tribunale di Ascoli Piceno in data 30.3.10 con la
quale è stato condannato, per i reati di furto aggravato e violazione dell’art.495 c.p., concesse
attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ed e 150,00 di multa per il reato di furto e
alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art.495 c.p., pena interamente

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per essere
le dichiarazioni della teste Di Simone Serena prive di riscontri, oltre che non concludenti in termini
di responsabilità dell’imputato, il quale non era stato visto dalla teste impossessarsi della merce del
negozio né eliminare le placche antitaccheggio.
Con il secondo motivo si sostiene l’assenza dell’elemento intenzionale del reato di furto, la volontà
del ricorrente di impossessarsi delle merce essendo stata desunta unicamente dalla mancanza delle
placche predette.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia per la sua sostanziale
genericità che per la manifesta infondatezza, avendo i giudici di merito compiutamente evidenziato
come la responsabilità dell’imputato riposi sulle dichiarazioni della commessa del negozio, Di
Simone Serena, la quale, udito l’allarme antifurto nel momento in cui l’imputato stava uscendo dal
negozio (senza aver pagato alcunché), con l’ausilio del personale di vigilanza aveva verificato che
l’odierno ricorrente aveva nascosto due maglie —previo distacco delle placche antitaccheggio – sotto
i propri indumenti e altre due maglie le aveva riposte all’interno di una borsa che aveva con sé.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.

condonata.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 15 luglio 2013

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