Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46905 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46905 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAROSA ANTONINO N. IL 06/10/1952
avverso la sentenza n. 886/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Larosa Antonino ricorre avverso la sentenza 16.10.12 della Corte di appello di Milano con la quale,
in parziale riforma di quella in data 17.4.07 del locale tribunale, gli è stata ridotta la pena, per il
reato di cui agli artt.110, 112, 81 cpv., 453 n.3 c.p., ad anni tre e mesi tre di reclusione.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per
non avere la sentenza di appello colmato il vuoto motivazionale della sentenza di primo grado e,

all’imputato contumace, della sentenza di appello.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, in quanto,
rispettato il termine di legge di 15 giorni per il deposito della sentenza di secondo grado, l’estratto
contumaciale è stato notificato il 7.11.12, data da cui decorreva il termine di 30 giorni per proporre
impugnazione, con scadenza quindi al 7.12.12.
Peraltro, la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello è del tutto rituale, essendo
stata eseguita a norma dell’art.157, comma 8-bis, c.p.p., presso il difensore di fiducia.
Poiché, dunque, il ricorso è stato depositato solo in data 21.12.12, in applicazione della lett.c)
dell’art.591 c.p.p., esso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 luglio 2013

con il secondo motivo, violazione di legge conseguente alla nullità dell’avviso di deposito,

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