Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46903 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46903 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GABELLA ERICO N. IL 06/06/1965
avverso la sentenza n. 3630/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 15/07/2013

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 15 luglio 2013

Gabella Erico ricorre avverso la sentenza 1.3.12 della Corte di appello di L’Aquila che ha confermato quella in
data 21.5.10 del Tribunale di Teramo con la quale è stato condannato, ritenuta la contestata recidiva, alla
pena di anni tre e mesi tre di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile,
Piersanti Abramo, per il reato di lesioni gravi.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606, comma 1,
lett. e) c.p.p. per avere i giudici basato la decisione sulla sola testimonianza di Di Domenico Elisa (in realtà
intervenuta in un momento successivo), tralasciando le altre disposizioni, laddove era emerso invece un
quadro confuso e contraddittorio da cui era possibile acclarare se la p.o. fosse caduta accidentalmente
ovvero fosse stata colpita.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale si era limitata a fare
riferimento all’assenza di “elementi circostanziali atti a giustificare una riduzione della pena alla stregua dei
canoni ordinari della fattispecie”.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto sostanzialmente specifico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, nella quale invece i giudici, con motivazione congrua ed immune da
censura di illogicità, hanno evidenziato come la responsabilità del Gabella derivi dalle dichiarazioni della teste
Di Domenico Elisa — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata — la quale, del tutto estranea
all’ambiente e ai soggetti interessati, ha avuto modo di riferire circa la aggressione subita dal Piersanti (che
nell’occasione versava in stato di ebbrezza alcolica) ad opera di tre persone, tra cui “un signore col codino”,
chiaramente identificato nel Gabella, il quale aveva colpito la vittima sul capo “talmente forte con il
posacenere che si sentivano proprio i botti”, precisando di aver assistito alla scena “da due-tre metri”.
Conferma delle dichiarazioni della Di Domenico si era avuta — hanno sottolineato i giudici aquilani — anche
dalla deposizione di D’Antonio Giampaolo il quale, con riferimento al Gabella, aveva affermato che l’imputato
aveva colpito la p.o. sia con un posacenere sia con pugni.
Del tutto legittimamente sono poi state negate all’odierno ricorrente le attenuanti generiche, avendo la Corte
di merito fatto riferimento alla gravità del fatto, senza che la difesa, neanche in questa sede, abbia
prospettato al riguardo elementi di segno positivo non considerati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di
una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in € 1.000,00.

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