Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 469 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 469 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Maresca Mariarosaria, nata a Torre Annunziata il 22.5.66
imputata art. 291 bis D.P.R. 43/73
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 27.2.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con il provvedimento impugnato, alla ricorrente è stata applicata la pena di mesi 10 di
reclusione e 4000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 291 bis D.P.R. 43/73.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia applicato l’art. 129
c.p.p. e non abbia motivato sul punto.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua assoluta genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole
sufficienti a giustificare la presente pronunzia) Va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il
giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05,
P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto,
operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo
raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez.
III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del
Data Udienza: 25/10/2013
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013
Il Presidente
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (Sez. V
15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della
esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.
Lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, infatti, che il Tribunale ha fondato
le ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sul richiamo agli
atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ed, in particolare, al processo verbale di arresto dal
quale risulta che la Maresca è stata trovata in possesso di kg 17.800 di t.l.e. di contrabbando.