Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46896 del 14/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46896 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI RENZO VASCO N. IL 27/10/1973
avverso la sentenza n. 48/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
23/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 14/10/2015

Motivi della decisione
Di Renzo Vasco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di L’Aquila in data 23.04.2014, con la quale, in parziale riforma
della sentenza di condanna resa dal G.i.p. del Tribunale di Vasto in data 5.07.2011,
all’esito di giudizio abbreviato, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2,
lett. c), cod. strada, è stata rideterminata la pena originariamente inflitta e
disposta la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità.

rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato alla integrazione probatoria.
Con ulteriori motivi l’esponente denuncia violazione di legge e vizio
motivazionale, in ordine all’espletamento del test strumentale. Osserva che i
verbalizzanti procedettero senza attendere l’arrivo del difensore e considera che
l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non venne dato prima della
effettuazione dell’alcoltest.
Infine, il ricorrente si duole della mancata riduzione della durata della
sospensione della patente di guida.
Il ricorso è inammissibile.
La questione relativa al rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato
è manifestamente infondata. L’esponente, invero, ha richiesto la definizione del
processo nelle forme del rito abbreviato condizionato all’audizione di un teste; e, in
via subordinata, avanzava istanza di ammissione al rito alternativo, senza alcun
incombente istruttorio. A fronte di tale incontroverso contesto processuale, del
tutto legittimamente il G.i.p. procedente, una volta disattesa la richiesta di rito
abbreviato condizionato, stante la superfluità dell’integrazione probatoria richiesta,
ha dato corso al giudizio abbreviato. Del resto, come costantemente affermato da
questa Corte, il diniego dell’accesso al rito abbreviato condizionato deve essere
ritenuto legittimo ogniqualvolta la prova richiesta sia tale da rendere il rito speciale
incompatibile con le esigenze di economia processuale (ex multis, Cass. 17 maggio
2012, n. 28141, rv. 253163). E si è pure precisato che la prova sollecitata
dall’imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere
integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può
considerarsi “necessaria” solo quando risulti indispensabile ai fini di un solido e
decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione Cass. Sez. 4, Sentenza n.
39492 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256833).
I restanti motivi di ricorso sono del pari inammissibili.
Con riguardo alla eccezione che involge la ritualità della procedura adottata
dai verbalizzanti al momento in cui ebbero ad effettuare il controllo nei confronti
dell’odierno esponente, preme evidenziare che la Corte di Appello ha sviluppato un
percorso argomentativo che non risulta manifestamente illogico e che appare

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La parte con il primo motivo deduce la violazione di legge, in riferimento al

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saldamente ancorato all’acquisito compendio probatorio. Il Collegio, invero, ha
osservato, con rilievo di ordine dirimente, che dal verbale di accertamenti argenti,
acquisito agli atti, redatto il 13.11.2009, risulta chiaramente che il prevenuto,
prima delle effettuazione del test strumentale, venne ritualmente avvisato della
facoltà di farsi assistere da un difensore. E’ poi appena il caso di osservare che,
diversamente da quanto opinato dalla parte istante, la PG operante non ha l’obbligo
di attendere l’arrivo del difensore, prima di procedere all’espletamento degli atti

del diritto all’assistenza del difensore”) stabilisce che «Nel procedere al
compimento degli atti indicati dall’art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte
la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal
difensore di fiducia». E l’art. 356 cod. proc. pen. (“Assistenza del difensore”)
prevede che «[Il] difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato,
agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 […]».
Conclusivamente sul punto, si osserva che il percorso motivazionale
sviluppato dalla Corte di merito, nel censire l’eccezione di cui si tratta, per quanto
ora evidenziato, risulta immune dalle dedotte censure. E’ poi appena il caso di
considerare, per completezza argonnentativa, che, nel caso di specie, neppure
viene in rilievo la diversa questione, relativa alla individuazione del termine per la
deducibilità della eccezione relativa al mancato avviso della facoltà di farsi assistere
da difensore di fiducia, prima della effettuazione del test etilometrico (cfr. Cass.
Sez. U, sentenza n. 5396, del 29.01.2015, dep. 5.02.2015, Rv. 263023).
A questo punto della trattazione, procedendo all’esame dell’ultimo motivo di
ricorso, si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argonnentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso
di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie,
neppure in riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria della

urgenti di cui si tratta. Invero, l’art. 114 disp. att cod. proc. pen. (“Avvertimento

sospensione della patente di guida. La Corte di Appello, infatti, soffermandosi sul
trattamento sanzionatorio, dopo aver ridotto la pena originariamente inflitta ed
aver disposto la sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità, ha
espressamente evidenziato che le restanti statuizioni adottate dal primo giudice
dovevano essere confermate.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 14 ottobre 2015.

favore della Cassa delle Ammende.

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