Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46895 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46895 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUERRA LUCA N. IL 20/10/1973
avverso la sentenza n. 3234/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Guerra Luca ricorre avverso la sentenza 17.10.11 della Corte di appello di Firenze che ha
confermato quella emessa dal locale tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, in data 19.2.10, con
la quale è stato condannato, per il reato di concorso in furto aggravato e violazione dell’art.336 c.p.,
unificati ex art. 81 cpv. c.p., concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva,
alla pena di mesi dieci di reclusione ed € 200,00 di multa.

giudici ritenuto che l’imputato aveva formulato una minaccia in termini figurativi e allusivi,
utilizzando quindi parole che non rivestivano il carattere di specificità richiesto dall’art.336 c.p. per
ritenere provato l’effettivo timore ingenerato nel p.u. e volto ad impedirgli di compiere l’atto del
proprio ufficio.
Nella specie, infatti, il p.u. aveva regolarmente svolto il proprio compito e peraltro — si deduce con
il secondo motivo — i giudici di appello non avevano motivato circa la contestata recidiva,
limitandosi ad indicare i motivi per cui all’imputato era stata contestata quella particolare forma di
recidiva.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Quanto al primo motivo, correttamente è stato dai giudici rilevato che la materialità della condotta
integrante gli estremi del reato di cui all’art.336 c.p. è da ravvisarsi non per essersi l’imputato
limitato a ‘polemizzare’ con gli appartenenti alla Polizia ferroviaria, ma per aver superato la soglia
del penalmente rilevante proferendo la frase: , la quale non certo illogicamente è stata
reputata come minaccia evidente, anche se non esplicita in quanto allusiva, di morte, a nulla
rilevando il grado di timore suscitato con essa nell’appartenente alla Polizia.
Circa il secondo motivo, del tutto legittimamente è stata ritenuta la contestata recidiva, reiterata,
specifica e infraquinquennale, in ragione delle 26 condanne riportate dal Guerra per molteplici e
gravi reati, che pur non hanno impedito al primo giudice — si è rammaricata la Corte di appello — di
riconoscere al prevenuto le attenuanti generiche.

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere i

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 15 luglio 2013

della somma di 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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