Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46895 del 14/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 46895 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVONE GRAZIANO N. IL 31/10/1980
avverso la sentenza n. 2387/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 14/10/2015

Motivi della decisione

Schiavone Graziano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Lecce che, in data 11/07/2014, ha confermato la
condanna pronunciata il 7/11/2012 dal Tribunale di Brindisi – Sezione di Ostuni
in relazione al reato di cui all’art.186, comma 2 lett.c), d. 1gs. 30 aprile 1992,
n.285.
L’esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al
diniego di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai

sarebbe stato motivato dalla gravità del fatto e dai precedenti penali
dell’imputato, mentre cause ostative sono la ricorrenza dell’aggravante di cui
all’art.186, comma 2-bis, cod. strada e l’avere già fruito della sostituzione.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Si deve in proposito osservare che, con riferimento alla sanzione sostitutiva
prevista dall’art.73, comma 5-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 questa Suprema
Corte ha avuto modo di affermare che l’espressione , contenuta nella formulazione della norma, rende evidente che
l’applicazione della pena alternativa non consegue automaticamente al ricorrere
dei presupposti legali, ma che, al contrario, a tal fine è richiesta una valutazione
giudiziale di meritevolezza, di natura discrezionale (Cass. Sez. 6, n.39164 del
14/10/2008, Chebli, n.m.).
Tali rilievi devono essere ritenuti pertinenti anche al caso in esame, posto
che il dettato normativo dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, si esprime allo
stesso modo della norma precedentemente citata, in termini che evocano
l’esercizio di un potere discrezionale (<1a pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita>). È da osservare, poi, che le suddette conclusioni non contrastano
con la contestuale previsione della stessa norma in forza della quale il beneficio
opera , costantemente
interpretata nel senso che non è richiesta alcuna istanza, essendo necessario e
sufficiente presupposto per l’applicazione del beneficio la non opposizione.
I presupposti attinenti alla rneritevolezza del beneficio e quelli attinenti
all’istanza dell’imputato, infatti, operano su piani distinti.
Alla luce delle svolte argomentazioni correttamente la Corte di Appello ha
ritenuto di non accedere alla richiesta di applicazione della pena alternativa in
ragione della personalità negativa dell’imputato, gravato da precedenti,
costituendo la personalità del prevenuto un elemento che può essere valutato’
nell’orientare l’esercizio del potere discrezionale attribuito in materia al giudice di

2

sensi dell’art.186, comma 9-bis, cod. strada sul presupposto che tale diniego

merito (Sez.4, n.16387 del 23/10/2014, dep.2015, Caruso, Rv. 263385; Sez. 4,
n. 15018 del 13/12/2013, dep.2014, Cereghino, Rv. 261560).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Ammende.
Così deciso in da
Il Consi

14 ottobre 2015
estensore

residente

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA