Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46894 del 14/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46894 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARDIGLIANO ALFREDO N. IL 07/02/1967
avverso la sentenza n. 1679/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 14/10/2015

Motivi della decisione

Cardigliano Alfredo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Lecce del 11/07/2014 con la quale, a seguito di
annullamento con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio da parte
della Corte di Cassazione in data 14/05/2013, in riforma della pronuncia emessa
il 4/03/2010 dal Tribunale di Lecce, la pena detentiva di giorni venti di reclusione
è stata sostituita con quella pecuniaria di euro 760,00 di multa.
L’esponente deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e)

del rinvio avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, infatti, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il
principio secondo il quale la sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla
Cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella
impugnata sentenza e non comprese in quelle annullate, ne’ ad esse legate da
un rapporto di connessione essenziale. Invero anche nel giudizio penale,
sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere
una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando
la sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo
e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate,
ma anche quando la stessa pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni
relative ad un solo imputato e ad un solo capo d’imputazione, perché anche in
questa ipotesi il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non
annullate ne’ a queste inscindibilmente connesse (Sez. 3, n. 18502 del
08/10/2014, dep.2015, Gusnneroli, Rv. 263636).
A maggior ragione tale intangibilità riguarda i capi della sentenza
concernenti la responsabilità penale qualora l’annullamento riguardi il solo
trattamento sanzionatorio. Ne consegue che, in caso di annullamento parziale
che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall’accertamento del fatto-reato e della
responsabilità dell’imputato, come ad esempio l’annullamento ai soli fini della
rideterminazione della pena, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con
la conseguenza che è preclusa al giudice di rinvio la possibilità di dichiarare
prescritto il reato.
Al giudizio di rinvio non può, infatti, applicarsi il principio secondo il quale
l’obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina
l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo
maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per
cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento
2

cod.proc.pen. in relazione all’art.157 n.1 cod. pen. evidenziando che il giudice

sanzionatorio, posto che l’intervenuta pronuncia di annullamento parziale
preclude, secondo quanto espressamente statuito dall’art.628, comma 2,
cod.proc.pen., l’esame dei punti già decisi dalla Corte di Cassazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in d ta 14 ottobre 2015
Il Cons

estensore

Il

esidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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