Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46893 del 15/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46893 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PACE CRISTIAN N. IL 19/04/1980
avverso la sentenza n. 5120/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 15/07/2013
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torino applicava a Pace Cristian, a norma degli
artt. 444 e 448 C.P.P., la pena di mesi 10 di reclusione ed euro 150,00 di multa in ordine al
reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2 e 7 C.P., commesso il 24/10/2012.
Viene proposto ricorso per cassazione dall’imputato, con il quale ci si duole della
incongruità della pena, per la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma
primo, n. 4, C.P.
Osserva il Collegio che il ricorso appare manifestamente infondato, atteso che il
punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini),
conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del
quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto
l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della entità della pena da esso stesso
sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando
apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 C.P.P. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 luglio 2013
Il Componente estensore
Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in