Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46893 del 14/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46893 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VILLA ANGELO N. IL 05/05/1989
avverso la sentenza n. 1328/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
11/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 14/10/2015

Motivi della decisione

Villa Angelo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Lecce in data 11/06/2014, con la quale è stata confermata la
condanna dell’imputato per il reato di cui agli artt.187, comma 3, e 186, comma
7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285.
Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt.157, comma
1, e 161 cod. pen. ritenendo che il termine di prescrizione del reato sia maturato
in data 23 maggio 2014, ossia prima della pronuncia della sentenza di appello;

relativo alla confisca del veicolo, in quanto bene in comproprietà tra l’imputato
ed un terzo estraneo, avendo la Corte di Appello negato la revoca della sanzione
sul presupposto che il bene non fosse interamente appartenente ad un terzo. Sul
presupposto della natura meramente afflittiva della misura della confisca, il
ricorrente deduce che il comproprietario estraneo al reato subirebbe effetti
pregiudizievoli del tutto ingiustificati e contesta l’omessa rinnovazione istruttoria
in presenza di dubbi, espressi nella sentenza, in merito alla genuinità del titolo di
comproprietà prodotto dall’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
Deve, infatti, richiamarsi il principio già espresso dalla giurisprudenza di
legittimità, secondo il quale

(Sez. 4, n. 9460 del 28/11/2012,

dep.2013, Giacomini, Rv. 254424; Sez.4, n. 24015 del 06/05/2009, Di Tucci, Rv.
244220), trattandosi peraltro di confisca obbligatoria ex lege.
L’eccezione di prescrizione del reato in data antecedente la pronuncia della
sentenza di appello è manifestamente infondata, attesa la sospensione del
termine, rilevabile dall’esame degli atti, per un periodo pari a 407 giorni.
Si osserva, infine, che l’evidenziata inammissibilità del ricorso osta
all’applicazione della disciplina in materia di prescrizione con riguardo al decorso
del termine in data successiva alla sentenza impugnata. Invero, le Sezioni Unite
della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l’inammissibilità del ricorso
per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129
cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame,
successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del i
22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
2

con un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sul punto

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Il Con

estensore

Il Ppidente

Così deciso in d ta 14 ottobre 2015

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