Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46891 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46891 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO ANTONIO N. IL 28/08/1946 parte offesa nel procedimento
c/
PERSONA DA IDENTIFICARE
avverso l’ordinanza n. 7275/2012 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Romano Antonio, p.o. nel proc. n.803112 r.g.n.r., ricorre avverso il provvedimento di archiviazione
emesso il 16.10.12 dal G.i.p. di Torre Annunziata, deducendo — con atto sottoscritto personalmente
— l’abnormità del provvedimento di , opposizione presentata invece ritualmente secondo il ricorrente.
Osserva la Corte che il ricorso, essendo stato personalmente sottoscritto dalla p.o., è inammissibile,

2010, n.7956), la persona offesa dal reato non ha diritto di proporre personalmente ricorso per
cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di
legittimità si applica la regola dettata dall’art.613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve
essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo, solo
all’imputato essendo consentito di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, assumendo
egli la qualifica di , di cui al comma 1 dell’art.613 c.p.p., che non compete invece alla parte
lesa.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 luglio 2013

dal momento che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Sez.VI, 5 febbraio

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