Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46889 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46889 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONACHELLO ROSA N. IL 21/11/1964
SORTINO ANGELO N. IL 28/11/1963
SORTINO SALVATORE N. IL 07/08/1988
SORTINO FRANCESCO N. IL 15/05/1987
avverso la sentenza n. 1841/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 15/07/2013

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la decisione di
primo grado che aveva condannato Rosa Monachello, Angelo Soffino, Salvatore Sortino e
Francesco Sortino alla pena ritenuta di giustizia, in relazione: a) i tre Sortino ad un tentativo
di violazione di domicilio in danno di Carmelo Faraci e Golorinda Scianguetta e al porto senza
giustificato motivo fuori della loro abitazione di un’accetta, un martello e una spranga di
ferro, nonché ad un episodio di lesioni in danno di Vincenza Faraci; b) Angelo Soffino anche
in relazione ad una minaccia nei confronti di Vincenza Faraci; c) Rosa Monachello e i tre

Monachello in relazione al reato di porto ingiustificato di coltello e di minaccia in danno della
Calà.
Propongono ricorso il difensore della Monachello, di Salvatore Soffino e di Francesco Sortino,
nonché di Angelo Soffino.
Con il primo ricorso si lamentano violazioni di legge e vizi motivazionali, con particolare
riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle parti lese, prive di
adeguati riscontri.
Con il secondo ricorso si lamentano: a) la mancata notifica dell’estratto della sentenza
d’appello all’imputato, arrestato qualche giorni prima del deposito della sentenza; b)
violazioni di legge e vizi motivazionali, con particolare riferimento alla valutazione di
attendibilità delle dichiarazioni delle parti lese, prive di adeguati riscontri; c) la mancata
audizione di alcuni testi
Osserva il Collegio che i motivi del ricorso presentato nell’interesse della Monachello, di
Salvatore Sortino e di Francesco Sortino, appaiono destituiti di specificità e, in definitiva,
aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.
Siffatto ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso
consegue ex art. 616 C.P.P. la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00.
Per quanto concerne il ricorso presentato nell’interesse di Angelo Soffino, in relazione alle
eccezioni proposte, va disposto lo stralcio della relativa posizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di Monachello Rosa, di Soffino
Salvatore e di Sortino Francesco, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dispone lo
stralcio della posizione di Sortino Angelo, da iscrivere a nuovo e da trasmettere alla sez. V,
competente per materia.
Così deciso 11 15 luglio 2013

1

Soffino in relazione al reato di lesioni aggravate in danno di Tommasa Calà; d) Rosa

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