Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46881 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46881 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCAGLIOLA ANTONIO N. IL 01/07/1973
avverso la sentenza n. 3240/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
04/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Scagliola Antonio ricorre avverso la sentenza 4.6.12 della Corte di appello di Bari che ha
confermato quella, in data 14.7.11, del Tribunale di Trani-sezione distaccata di Ruvo di Puglia con
la quale è stato condannato, per il reato di tentato furto aggravato in abitazione, concesse attenuanti
generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed

e 154,00

di multa.

nella specie nè il concorso nel reato di furto nè l’aggravante di cui all’art.625 n.2 c.p., ignota
all’imputato, il quale peraltro aveva volontariamente desistito interrompendo l’attività esecutiva del
furto.
Doveva, infine, essere concessa la sospensione condizionale della pena, i precedenti penali non
essendo indicativi di una più grave capacità a delinquere del prevenuto.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente assertivo e sostanzialmente generico, è trian
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infima» anche per la sua manifesta infondatezza, del tutto legittimamente essendo stata ritenuta la
responsabilità dello Scagliola sulla base delle dichiarazioni del carabiniere Veneto Gioacchino, il
quale aveva assistito al tentativo di furto, riconoscendo l’odierno ricorrente che svolgeva il ruolo di
‘palo’, così causalmente contribuendo – hanno correttamente rimarcato i giudici di appello – alla
realizzazione del reato secondo la concordata ripartizione dei compiti, fino ad avvisare i complici
dell’arrivo dello ‘sbirro’, senza che vi fosse pertanto stata alcuna volontaria desistenza.
Legittimamente, infine, è stato negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, in
ragione dei precedenti penali, anche specifici, dello Scagliola, in ragione dei quali non può
presumersi che il predetto si asterrà in futuro dal commettere altri reati, avendo già ‘vanamente’
usufruito peraltro – come rimarcato dalla Corte territoriale – del beneficio richiesto.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non essere configurabile

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 15 luglio 2013

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