Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46879 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46879 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGLIERI ANGELO N. IL 22/01/1986
3G0
avverso la sentenza n. ~2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Maglieri Angelo ricorre avverso la sentenza 19.10.12 della Corte di appello di Palermo con la quale,
in parziale riforma di quella in data 9.6.11 del Tribunale di Termini Imerese-sezione distaccata di
Cefalù, è stato concesso all’imputato anche il beneficio della non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale, per il reato di furto per il quale è stato condannato, concesse
attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena — condizionalmente

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non
essere risultati elementi a suo carico circa l’impossessamento del telefono cellulare di proprietà di
Città Luca, mentre il mero rinvenimento per strada da parte dell’imputato del detto cellulare era
inidoneo a configurare il reato di furto, potendo al più ricorrere gli estremi del reato di
appropriazione di cosa smarrita.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., essendo illogica la
considerazione dei giudici di appello secondo cui la semplice circostanza che la p.o. avesse in sede
di denuncia-querela riferito di non aver rinvenuto il cellulare sul tavolino ove asseritamente si
trovava, comportava la inattendibilità di quanto affermato dall’imputato e dal teste Famoso
Alessandro in merito al rinvenimento del telefonino per strada.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze formulate con l’atto di
appello, è manifestamente infondato.
Con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, i giudici territoriali hanno evidenziato
come la responsabilità del Maglieri in ordine al furto del telefono cellulare di proprietà di Città
Luca, da questi lasciato momentaneamente incustodito sul tavolino del locale in cui si trovava, per
recarsi in bagno, sia emersa dal riscontro dei tabulati telefonici che hanno permesso di accertare che
l’impossessamento del cellulare in argomento era avvenuto ad opera dell’odierno ricorrente.
Questi, dal canto suo, non ha negato la materialità dei fatti, dichiarando di aver rinvenuto
casualmente in terra il telefonino, circostanza che comunque esclude — come correttamente ritenuto
dai giudici territoriali — la riconducibilità del fatto sotto la previsione di cui all’art.647 c.p., dal

sospesa – di mesi due, giorni venti di reclusione ed C 200,00 di multa.

momento che è giurisprudenza pacifica che l’appropriazione di un telefono cellulare costituisce
furto, in quanto trattasi di un bene che, anche ove smarrito, conserva chiari i segni del legittimo
possesso, tramite il codice IMEI riportato nel vano batteria dell’apparecchio (v. Cass., 21 settembre
2011, n.40327), tanto che nella specie — come evidenziato dal tribunale – , lo stesso Maglieri si era
premurato di inserire nel cellulare in argomento una scheda telefonica intestata al padre,

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.
P .Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 luglio 2013

disfacendosi di quella originariamente inserita nel cellulare del Città.

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