Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46879 del 14/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46879 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTELLI ALESSANDRO N. IL 28/05/1969
avverso la sentenza n. 9051/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
25/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 14/10/2015

Motivi della decisione

Martelli Alessandro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Tribunale di Milano in data 25/06/2014, con la quale, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine al
reato di cui all’art. 186, commi 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992,
n.285. L’esponente si duole della riduzione alla metà della sanzione
amministrativa della sospensione della patente nonostante non fosse stato
ancora espletato il lavoro di pubblica utilità.

A prescindere dall’individuazione dell’interesse del ricorrente a censurare il
punto della pronuncia in cui si sia ridotta la misura della sanzione amministrativa
accessoria, giova rimarcare che la doglianza è del tutto inconferente rispetto al
tenore della decisione, in cui non risulta applicata alcuna riduzione ai sensi
dell’art.186, comma 9, cod. strada e la sanzione amministrativa è stata
determinata in misura pari ad un anno, corrispondente al minimo edittale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 14 ottobre 2015
ere estensore

Il Presidente

Il ricorso è inammissibile.

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