Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46878 del 14/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46878 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LENZO SIMONA N. IL 04/07/1978 parte offesa nel procedimento
c/
LIBRIZZI SALVATORE N. IL 17/11/1960
SALERNO PIETRO N. IL 24/02/1958
MONASTRA BASILIO SERGIO N. IL 13/08/1956
NASO ANTONINO N. IL 19/10/1966
avverso il decreto n. 1256/2012 GIP TRIBUNALE di PATTI, del
21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 14/10/2015

Motivi della decisione

Lenzo Simona, a mezzo del difensore, quale persona offesa dal reato, ha
proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Giudice per le
Indagini Preliminari presso il Tribunale di Patti in data 21/05/2014, con la quale
è stata disposta l’archiviazione del procedimento iscritto a carico di Librizzi
Salvatore, Salerno Pietro, Monastra Basilio Sergio, Naso Antonino, in ordine al
reato di cui all’art. 589 cod. pen. relativo ad ipotesi di responsabilità
professionale.

ammesso nel corso dell’udienza del 29 aprile 2014 una produzione documentale
da parte dell’imputato, consistente in una memoria tecnica, nonostante non vi
fosse il consenso della persona offesa, in violazione del divieto di cui all’art.127,
comma 2, cod.proc.pen. Tale produzione, offerta per contrastare la consulenza
tecnica presentata dalla parte offesa, si assume, non ha consentito alla difesa di
quest’ultima di svolgere al meglio il proprio compito, né poteva a tal fine
ritenersi utile la possibilità offerta dal giudice di chiedere un rinvio al fine di
esaminare la consulenza.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che, a mente
dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., il provvedimento di archiviazione è
ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5,
cod. proc. pen. e cioè per la mancata fissazione dell’udienza in camera di
consiglio o per il mancato avviso ai soggetti interessati, ipotesi nelle quali si
verifica una violazione del diritto al contraddittorio, laddove il deposito di
memorie entro cinque giorni dall’udienza, in quanto regolato dall’art.127, comma
2, cod.proc.pen. non pregiudica il diritto al contraddittorio se, come dedotto dalla
stessa parte ricorrente e desumibile dall’esame del verbale di udienza, le altre
parti siano state messe in condizione di avvalersi di un termine a difesa (in
materia di misure cautelari, Sez. 6, n. 53720 del 25/09/2014, Folchetti,
Rv.262092). A ciò si aggiunga che, dalla lettura del provvedimento di
archiviazione, emerge con evidenza che la decisione si sia fondata sul raffronto
tra le osservazioni tecniche dell’opponente e la consulenza tecnica del pubblico
ministero, già allegata alla richiesta di archiviazione.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte
Cost., sent. 7- 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente
medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che
congruamente si determina in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

La ricorrente deduce violazione del contraddittorio per avere il giudice

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso i k ata 14 ottobre 2015
IT Presidente

Il Ce iuIie e estensore

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