Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46877 del 14/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46877 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANTONI IGNAZIO N. IL 19/02/1969
avverso la sentenza n. 454/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 14/10/2015

Motivi della decisione

Cantoni Ignazio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Milano in data 10/07/2014, con la quale è stata confermata la
condanna dell’imputato per il reato di cui all’art.186, commi 2 lett.c) e

2-bis,

d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
L’esponente censura la sentenza impugnata per inosservanza della legge sul
punto concernente l’omessa sospensione condizionale della pena, deducendo che
i precedenti penali a suo carico riguardano reati estinti o depenalizzati o

per il quale è stata concessa la sospensione condizionale potrebbe essere
concesso l’indulto. Nel ricorso si deduce anche il vizio di motivazione per avere la
Corte di Appello ritenuto legittimo il prelievo ematico effettuato dai sanitari senza
il consenso dell’interessato. Il ricorrente ha, quindi, eccepito la prescrizione del
reato.
Il ricorso è inammissibile.
Deve rilevarsi che con la sentenza impugnata è stato negato il beneficio
della sospensione condizionale della pena sia per l’omessa indicazione da parte
dell’appellante degli obblighi ai quali tale beneficio, già concesso, dovrebbe
essere subordinato ai sensi dell’art.165, secondo comma, cod. pen., sia per il
giudizio prognostico negativo espresso dal giudice di merito tenendo conto dei
precedenti, anche specifici, dell’imputato.
Le argomentazioni svolte nel primo motivo di ricorso sembrano ignorare il
testo della motivazione ed, in ogni caso, è lo stesso ricorrente ad elencare le tre
condanne precedenti quella in esame. Trova, pertanto, applicazione al caso
concreto il principio ripetutamente espresso nella giurisprudenza di legittimità
secondo il quale
(Sez.1, n.41478 del 25/10/2011, Rostas, Rv. 251553; Sez.4, n.8833 del
14/06/1994, Antonelli, Rv. 200128).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto,
correttamente, la Corte di Appello ha ritenuto utilizzabili i risultati del preliev
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commessi dieci anni dopo l’irrevocabilità del primo, oltre il fatto che per il reato

ematico eseguito dalla struttura sanitaria senza alcun preventivo consenso
dell’interessato, in applicazione del principio ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità in base al quale la mancanza di consenso al prelievo
di campioni ematici per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza
non costituisce causa di inutilizzabilità patologica degli esiti dell’esame, sul
presupposto che la legittimità della disciplina del Codice della strada è stata
riconosciuta dallo stesso giudice delle leggi (Corte Cost. n.238 del 27 giugno
1996) anche con riferimento al fatto che il legislatore non abbia previsto,
nell’indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di

Anzi, dalla stessa previsione sanzionatoria del rifiuto al controllo è stata desunta
l’irrilevanza di un esplicito consenso al prelievo dei campioni (Sez.4, n.1522 del
10/12/2013, dep.2014, Lo Faro, Rv.258490; Sez.4, n.8041 del 21/12/2011,
dep.2012, Pasolini, Rv.252031).
Si osserva, infine, che l’evidenziata inammissibilità del ricorso osta
all’applicazione della disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite
della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l’inammissibilità del ricorso
per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129
cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame,
successivamente alla sentenza impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000, dep. 21/12/2000, Rv. 217266).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in d. — 14 ottobre 2015

ebbrezza, alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni.

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