Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46874 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46874 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KOSTOVA VIOLETA N. IL 23/12/1988
avverso la sentenza n. 410/2012 TRIBUNALE di MONZA, del
16/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 15/07/2013

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Monza applicava a Kostova Violeta, a norma degli
artt. 444 e 448 C.P.P., la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 180,00 di multa in ordine al
reato di cui agli artt. 624, 625, N. 4, C.P., commesso il 15/02/2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputatA che si duole della incongruità della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso appare manifestamente infondato, atteso che il
Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in
punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini),

quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto
l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della entità della pena da esso stesso
sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando
apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 C.P.P. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 luglio 2013

Il Componente estensore

conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del

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