Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4687 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 4687 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti
nel procedimento nei confronti di :
Milioto Domenico, n.a Ceglie Messapica il 22/07/1970;

avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Asti in data 11/11/2013;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale E. Selvaggi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con sentenza del
11/11/2013, ha assolto Milioto Domenico, nei confronti del quale il Pubblico
Ministero aveva richiesto l’emissione di decreto penale di condanna per il reato di
cui all’art. 256, comma 1, d.lgs.n. 152 del 2006 perché effettuava attività dì
raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (per lo più rottami

Data Udienza: 19/12/2014

ferrosi) in assenza della prescritta iscrizione all’Albo dei gestori ambientali di cui
all’art. 212 d.lgs. n.152 del 2006 (fatto commesso in Asti nel corso dell’anno
2012).

2.Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della

2.1. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge e rileva che il
G.I.P. ha fondato la propria decisione sull’assenza di «professionalità» rilevante
ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 nella condotta oggetto di contestazione e sulla
circostanza che, a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva del registro
degli esercenti dei mestieri girovaghi ai sensi dell’art. 121 TULPS, l’attività di
raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante deve ritenersi liberalizzata in
quanto non soggetta a specifici provvedimenti autorizzativi.
Ciò posto, osserva che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con il
consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui il reato
contemplato dall’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 ha natura di reato comune ed
istantaneo e che in ogni caso, pur non aderendo a tale tesi interpretativa,
considerando quindi il reato in questione come reato proprio, la questione non
muterebbe, in quanto la condotta posta in essere dall’imputato, per le sue
caratteristiche oggettive, sarebbe in ogni caso caratterizzata dalla necessaria
«professionalità» o «imprenditorialità», risultando dagli atti di causa che, in
occasione dell’attività di osservazione da parte della polizia giudiziaria,
protrattasi per alcuni mesi, era emerso che questi aveva conferito i rifiuti raccolti
ad un centro di recupero con idoneo mezzo di trasporto utilizzando la c.d.
«ricevuta private», la quale attesta che i rifiuti sono prodotti dal soggetto
conferente, pur non essendo egli titolare di un’impresa dall’esercizio della quale
derivano rifiuti.
Aggiunge che, in ogni caso, se il giudice avesse nutrito dubbi in proposito
avrebbe dovuto, al più, rigettare la richiesta di decreto penale e non anche
pronunciare una sentenza assolutoria.
Per ciò che concerne, inoltre, la lettura dell’art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del
2006 offerta dall’impugnata sentenza, premessa l’analisi della normativa di
settore e richiamate le precedenti pronunce di questa Corte in materia, rileva
che la parziale abrogazione dell’art. 121 TULPS non avrebbe di fatto liberalizzato,
come ritenuto dal giudice, l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti
in forma ambulante, essendo stata, al contrario, ripristinata la norma generale

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Repubblica presso il Tribunale di Asti.

che impone l’obbligo di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali ai sensi dell’art.
212 d.lgs. n.152 del 2006.
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento dell’impugnata sentenza.

2.2. Il Procuratore Generale, nella requisitoria depositata, ha concluso per
l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio al Giudice per le indagini

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Va premesso che il Pubblico Ministero ricorrente sottopone a questa Corte,
sostanzialmente, due questioni: l’una concernente la natura del reato di cui
all’art. 256 d.lgs n.152 del 2006 e l’altra l’ambito di operatività della deroga
prevista dall’art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 per le attività di raccolta
e trasporto di rifiuti in forma ambulante, ritenute entrambe rilevanti per
confutare le argomentazioni poste a sostegno del provvedimento impugnato.
Il G.i.p. assume, infatti, che l’iscrizione richiesta dall’art. 212 d.lgs. n.152 del
2006 riguarda esclusivamente l’attività di gestione di rifiuti svolta in forma
imprenditoriale, cosicché la sua mancanza assumerebbe rilievo penale solo in
tale ipotesi, restando quindi estranea la condotta di coloro che, come l’imputato,
agiscono su piccola scala, raccogliendo modeste quantità di rifiuti abbandonate o
consegnate dai privati.
Osserva, inoltre, che il riferimento, contenuto nell’art. 266, comma 5, d.lgs.
n.152 del 2006, ai «soggetti abilitati» allo svolgimento dell’attività di raccolta e
trasporto in forma ambulante sarebbe frutto di una svista del legislatore o del
mancato coordinamento tra norme, non essendosi tenuto conto dell’abrogazione
della norma istitutiva del registro degli esercenti mestieri girovaghi, cui
conseguirebbe l’inevitabile liberalizzazione dell’attività medesima, non potendosi
peraltro ritenere ragionevole un’interpretazione che subordini l’operatività della
deroga di cui all’art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 al possesso dei
requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina del commercio introdotta con il d.lgs.
n. 114 del 1998, trattandosi di disposizioni il cui ambito di operatività è del tutto
diverso da quello delineato per il d.lgs. n.152 del 2006.

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preliminari.

Date tali premesse, occorre rilevare come il presente ricorso riguarda identiche
questioni già sottoposte all’attenzione di questa Corte nell’ambito di altro
procedimento facente parte del medesimo gruppo di procedimenti avviati dalla
Procura della Repubblica di Asti.
Deve conseguentemente richiamarsi integralmente il contenuto della precedente
decisione (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, Lazzaro, Rv. 260266) all’esito della

«la condotta sanzionata dall’art. 256, comma 1 d.lgs. n. 152 del 2006 è riferibile
a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività
rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212,
214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo
secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che
richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia
caratterizzata da assoluta occasionalità»

«la deroga prevista dall’art. 266, comma 5 d.lgs. n.152 del 2006 per l’attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante
opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del
titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai
sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall’altro, che si tratti di rifiuti che
formano oggetto del suo commercio»

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio,
richiamando i summenzionati principi cui il giudice del merito dovrà attenersi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2014

DEPOS !TATA .N CANCELLERIA

quale venivano formulati i seguenti principi di diritto:

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