Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46869 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46869 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DASCALUL COSTEL DANIEL N. IL 20/01/1990
avverso la sentenza n. 858/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 15/07/2013

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’Appello di Catania, accogliendo l’appello proposto dal
Procuratore Generale, ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore di
Costei Daniel Dascalul, ritenuto responsabile di furto pluriaggravato, e ha rideterminato la
pena inflitta.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che lamenta inosservanza di legge
e vizi motivazionali, sia con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia
con riguardo all’applicato aumento sanzionatorio per la recidiva.

territoriale ha rilevato che all’imputato non potevano essere riconosciute le circostanze
attenuanti generiche, trattandosi di soggetto recidivo e in considerazione del precedente
specifico risalente ad appena tre mesi prima, dell’assenza di rawedimento, nonostante la
concessione della sospensione condizionale della pena, dell’elevato numero di beni dei quali
l’imputato era stato trovato in possesso e dei quali non aveva giustificato la provenienza,
delle modalità della condotta.
Le critiche del ricorrente non offrono alcun elemento idoneo a palesare una manifesta
illogicità del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.
Gli elementi valorizzati per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nel tradursi
esplicitamente in una negativa valutazione della personalità del ricorrente, giustificano anche
l’aumento per la recidiva, i cui presupposti, peraltro, erano stati riconosciuti anche dal
giudice di primo grado, che ne aveva eliso gli effetti sanzionatori a seguito del giudizio di
equivalenza con le attenuanti generiche.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 C.P.P. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 luglio 2013

Il Componente estensore

DEPOSITATA

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Osserva il Collegio che il motivo di ricorso appare destituito di specificità, giacché la Corte

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