Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46869 del 14/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46869 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUPO GIUSEPPE N. IL 21/05/1974
avverso la sentenza n. 113/2013 TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
del 08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 14/10/2015

Motivi della decisione

Lupo Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Castrovillari in data 8/10/2013, con la quale, a seguito di
annullamento con rinvio di precedente sentenza emessa ai sensi dell’art.444
cod.proc.pen. per omessa applicazione della sanzione accessoria della patente di
guida, è stata applicata tale sanzione in relazione al reato di cui all’art. 186,
comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in data 20/03/2011.
L’esponente censura l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione

disposto con provvedimento prefettizio; deduce che lo stato di ebbrezza alcolica
non è stato desunto da esame alcolemico né al momento in cui egli guidava;
lamenta l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed
eccepisce l’intervenuta prescrizione.
Il ricorso è inammissibile.
Osserva in primo luogo il Collegio come, secondo l’insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, in tema di sospensione della patente di guida quale
sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice
della strada costituenti reato (nella specie, guida in stato di ebbrezza),
l’avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l’irrogazione della
stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto
da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di
commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal
Prefetto (Sez. 1, n.18920 del 26/02/2013, Carnieletto, Rv. 256005).
Inoltre, a proposito dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata dal giudice di merito in fase di rinvio, giova sottolineare
che, secondo l’art.628, comma 2, cod.proc.pen. tale sentenza può essere
impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di
Cassazione, ovvero nel caso in cui il giudice di rinvio non si sia uniformato alle
questioni di diritto decise dalla Corte.
Risulta, in ogni caso, preclusa la verifica circa la prescrizione del reato in
presenza di pronuncia irrevocabile sul punto concernente la responsabilità
dell’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

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della patente di guida pur avendo egli già patito un periodo di sospensione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in d-ta 14 ottobre 2015
Il Presidente

Il Consi ler estensore

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