Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46863 del 14/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46863 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANI ATTILIO N. IL 24/03/1979
avverso la sentenza n. 603/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
10/04/2014
dato avviso alle pasti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 14/10/2015

Motivi della decisione
Zani Attilio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Brescia del 10.04.2014, con la quale, in parziale riforma della
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Brescia in data 5.02.2013, in relazione
ai reati di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c) e 187, cod. strada, accogliendo il
gravame del Procuratore Generale, è stata rideterminata la pena originariamente
inflitta ed applicata la sospensione della patente di guida per quattro anni. Il
Collegio confermava, nel resto, la sentenza di primo grado.

attenuanti generiche. Si duole, inoltre, dell’intervenuto cumulo materiale delle
sanzioni amministrative accessorie relative ai diversi reati in addebito.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso
di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La
Corte di Appello ha evidenziato che non sussistevano i presupposti per concedere le
attenuanti generiche, alla luce dei gravi precedenti penali che si rinvengono a
carico del prevenuto.
Tanto chiarito, è poi appena il caso di osservare che la giurisprudenza di
legittimità ha affermato che “qualora il giudice penale debba applicare la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in
relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la durata della
sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà
altresì “cumulare” i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi
definitivamente la durata della sospensione della patente di guida” (Cass. Sez. 4,
3.6.2003 n. 33691, Rv. 229097). Si è pure chiarito che al cumulo delle sanzioni
amministrative non possono applicarsi discipline tipicamente penalistiche,
finalizzate o a limitare l’inflizione di pene eccessive, quali la disciplina della

La parte denuncia il vizio motivazionale, in riferimento al diniego delle

continuazione, ex art. 81 cod. pen.; e che nessuna limitazione è invece prevista in
caso di cumulo di sanzioni amministrative, commesse con più azioni od omissioni
(in termini: Cass. Sez. IV, Sentenza n. 15283 del 24.03.2009, Rv. 243877).
Pertanto, la sentenza impugnata risulta immune dalle dedotte censure, anche in
riferimento alla determinazione delle sanzioni amministrative accessorie
temporanee previste dalle diverse fattispecie in addebito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 14 ottobre 2015.

favore della Cassa delle Ammende.

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