Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46859 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46859 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSIELLO SALVATORE N. IL 20/10/1978
avverso la sentenza n. 8290/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 15/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data
10 marzo 2007 dal Giudice per le Indagini preliminari del locale Tribunale, appellata da BUSIELLO Salvatore, dichiarato responsabile del delitto di tentato furto aggravato in luogo di privata dimora, commesso il 10 ottobre 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere, nell’affrontare tutte le
doglianze riproposte con il ricorso, adeguatamente richiamato i numerosissimi precedenti penali
dell’imputato — elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis C.P. — nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
Altrettanto adeguata è la motivazione con cui ha escluso il ricorrere del danno di speciale tenuità
con riferimento al valore di un ciclomotore.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.

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