Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46859 del 14/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46859 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
siil ricorso proposto da:
ADAHERRE CLEMENT N. IL 18/03/1982
avverso l’ordinanza n. 251/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Data Udienza: 14/10/2015
Motivi della decisione
Adaherre Clement ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
della Corte di Appello di Napoli in data 22/10/2013, con la quale è stata rigettata
la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata dal medesimo
esponente, deducendo illogicità della motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che il ricorso in esame risulta
proposto personalmente dal richiedente, senza ministero del difensore. La
personalmente dalla parte, nell’ambito del procedimento di riparazione per
ingiusta detenzione, si qualifica come inammissibile.
Si è al riguardo rilevato che il principio ora richiamato si inserisce nel
sistema processuale complessivo in cui il legislatore, con riferimento al ricorso
per cassazione, lungi dall’imporre oneri ingiustificati e vessatori alla realizzazione
dei diritti ed alla difesa delle parti, ha inteso rimarcare il particolare tecnicismo e
la delicatezza del giudizio di ultima istanza prevedendo la necessità o l’onere del
patrocinio di un difensore, peraltro particolarmente qualificato per esperienza e
cultura, con l’unica eccezione del ricorso personale consentito all’imputato in
ossequio al principio del
favor libertatis
e del
favor voluntas rei
che del primo è
espressione (Sez. U, Ordinanza n. 34535 del 27/06/2001, Petrantoni, Rv.
219613).
E la Corte regolatrice ha in particolare considerato che il ricorso per
cassazione contro la decisione della Corte di Appello resa nel procedimento per la
riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposto, a pena di
inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
Cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall’interessato,
quand’anche autenticata da difensore iscritto nel predetto albo (Sez. 4, n. 41636
del 03/11/2010, Bengu, Rv. 248449).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 14 ottobre 2015
Il C
liere stensore
I,1,-esidente
giurisprudenza di legittimità ha, invero, da tempo chiarito che il ricorso proposto