Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46858 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46858 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REptSAVLJEVIC LJUBICA N. IL 28/05/1972
MIJAILOVIC MARINA N. IL 26/12/1989
avverso la sentenza n. 7573/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 15/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data
24 marzo 2011 dal Giudice dell’Udienza preliminare del locale Tribunale, appellata da Re,DOSAVLJEVIC Ljubica e MIJAILOVIC Marina, dichiarate responsabili del delitto di tentato furto
aggravato in luogo di privata dimora, in concorso, commesso il 19 giugno 2010.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione le imputate deducendo violazione di legge
e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e tendente
a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito. Del tutto legittimamente difatti la
Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche il comportamento delle imputate connotato da particolare organizzazione e predisposizione di mezzi, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 C.P., applicabile anche ai fini dell’art. 62-bis C.P.,
a fronte del quale i ricorsi non evidenziano alcun significativo elemento di segno opposto non
considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00# per ognuna.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.

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