Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46857 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46857 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO VINCENZO N. IL 04/04/1971
avverso la sentenza n. 787/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 15/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ridotta la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 7 novembre 2011 dal Giudice dell’Udienza preliminare del locale Tribunale, appellata da ESPOSITO
Vincenzo, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e
lesioni aggravate, commessi il 17 ottobre 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i criteri di cui all’art. 133 C.P. nel momento della concessione delle attenuanti generiche e
dell’individuazione della pena, nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.

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