Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46853 del 15/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46853 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANTATORE COSIMO N. IL 16/11/1948 parte offesa nel
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LOGRIECO FRANCESCO
NORSCIA ANTONIO
o A.Atust.t.LDAJ
avverso il-Eleereten. 3130/2010 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
10/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 15/07/2013
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Fatto e diritto
Cosimo Cantatore, persona offesa nel procedimento nei confronti di Francesco Logrieco
e Antonio Norscia, ha proposto ricorso per cassazione awerso l’ordinanza in epigrafe, con la
quale veniva disposta l’archiviazione del suddetto procedimento.
Osserva il Collegio che, a prescindere dalla oggettiva inoppugnabilità del prowedimento, il
ricorso, in quanto proposto personalmente dalla persona offesa è inammissibile, atteso che
per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613
C.P.P., secondo cui, fatta eccezione per le parti processuali in senso tecnico, l’atto di ricorso
ex plurimis, Sez. un. c.c. 16 dicembre 1998, Messina).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 C.P.P. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 luglio 2013
Il Componente estensore
deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo (v.,