Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46844 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46844 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Strati Agata, nata a Mariano Comense il 16.12.1970, avverso
l’ordinanza emessa dal tribunale di Reggio Calabria il 27.4.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato;

Data Udienza: 13/11/2015

udito per la ricorrente il difensore di fiducia, avv. Riccardo
Misaggi, del Foro di Locri, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

1. Con ordinanza emessa il 27.4.2015 il tribunale di Reggio
Calabria, in funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 322 e
324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso
dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio
Calabria in data 19.3.2015, nei confronti, tra gli altri, di Strari
Agata, avente ad oggetto quote pari al 45% del capitale sociale
della società “HIT Store s.a.s. di Antonio Vallone & C”, trattandosi
di beni soggetti a confisca obbligatoria ex art. 12 sexies d.l. n.
306 del 1992.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per
cassazione la Strati, in qualità di terza interessata, a mezzo del
suo difensore di fiducia avv. Riccardo Misaggi, del Foro di Locri,
munito di specifica procura, rilasciata ai sensi dell’art. 100, c.p.p.,
lamentando, innanzitutto il vizio di violazione di legge, sotto il
profilo della incompetenza funzionale del giudice per le indagini
preliminari ad adottare il menzionato provvedimento di sequestro,
in quanto il relativo decreto è stato emesso in un momento (il
19.3.2015) in cui il giudice competente a pronunciarsi nel merito,
di cui all’art. 321, c.p.p., non era più il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, in considerazione
dell’avvenuto esercizio dell’azione penale, sfociato nel decreto con
cui, in data 30.1.2014, il giudice per le indagini preliminari presso
il tribunale di Reggio Calabria, all’esito dell’udienza preliminare,

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FATTO E DIRITTO

aveva disposto il rinvio a giudizio innanzi al suddetto tribunale,
che, con sentenza del 16.6.2014, aveva rilevato la propria
incompetenza per territorio, trasmettendo gli atti al tribunale di
Locri, che, a sua volta, in data 21.7.2014 aveva emesso decreto

Pertanto, rileva la ricorrente, dovendosi fare riferimento, ai fini
della individuazione dell’autorità giudiziaria competente ai sensi
dell’art. 321, c.p.p., al giudice che ha la materiale disponibilità
degli atti, e non alla data di deposito della richiesta di applicazione
della misura cautelare reale da parte del pubblico ministero – che,
peraltro, nel caso in esame, depositata originariamente il
2.7.2013, era stata successivamente integrata, quando già il
procedimento pendeva in dibattimento, con un’ulteriore richiesta
del 15.7.2014, da considerare, ad avviso della ricorrente, come
una nuova ed autonoma richiesta rispetto a quella originaria,
perché fondata su nuove attività di indagine – il giudice
competente a decidere sulla richiesta di sequestro era il tribunale
di Locri, in possesso degli atti a partire dal giugno del 2014.
2.1. La ricorrente deduce, altresì, manifesta illogicità, carenza e
contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata,
rilevando che la società di cui la Strati detiene quote per il valore
di 2250,00 euro è stata costituita nell’anno 2002 per il quale non
è stata accertata alcuna sproporzione tra redditi ed impieghi
3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di
impugnazione, in cui resta assorbita ogni ulteriore doglianza.
Non può, infatti, essere condivisa la soluzione alla questione di
diritto prospettata dalla ricorrente, offerta dal tribunale del
riesame, secondo cui, intervenuto il deposito della richiesta di
sequestro preventivo da parte del pubblico ministero in data

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di fissazione dell’udienza dibattimentale.

2.7.2013, quando, non essendosi ancora conclusa la fase delle
indagini preliminari, per non essere stata l’azione penale ancora
esercitata, il giudice competente, ai sensi dell’art. 321, c.p.p., era
il giudice per le indagini preliminari, la competenza funzionale a

definitivamente radicata presso il medesimo giudice per le indagini
preliminari.
L’art. 321, co. 1, c.p.p., prevede espressamente che a disporre il
sequestro preventivo sia “il giudice competente a pronunciarsi nel
merito”, vale a dire, come da tempo affermato dalla
giurisprudenza di legittimità, il giudice che ha la disponibilità degli
atti, non potendo sorgere competenza a provvedere in ordine alla
misura cautelare senza la relativa “investitura formale”, che
avviene con la trasmissione degli atti (cfr. Cass., sez., I,
19.1.1993, n. 180, rv. 193515), con la precisazione, contenuta
nell’ultimo periodo del medesimo primo comma, che compete al
giudice per le indagini preliminari di provvedere sulla richiesta del
pubblico ministero prima dell’esercizio dell’azione penale,
sull’ovvio presupposto che in tale fase l’unico giudice ad essere
investito formalmente dal pubblico ministero con la trasmissione
degli atti su cui si fonda la richiesta di applicazione della misura
cautelare reale, è, per l’appunto, il giudice per le indagini
preliminari.
La lettura di tale norma proposta dal tribunale del riesame appare
viziata da una pedissequa adesione al dato letterale delle
richiamate disposizioni normative, che fa perdere di vista al
giudice di merito l’importanza del presupposto necessario ai fini
della decisione sulla richiesta cautelare del pubblico ministero: la

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decidere in ordine alla suddetta richiesta deve ritenersi

conoscenza degli atti sui cui la domanda si fonda, che può avere
solo l’autorità giudiziaria in possesso degli atti medesimi.
Come affermato da un condivisibile arresto del Supremo Collegio,
infatti, è possibile ricavare dal vigente sistema processuale penale

provvedimenti cautelari il giudice che procede, ma che al tempo
stesso sia nella materiale disponibilità degli atti processuali.
Ciò si desume, in particolare, dal disposto dell’art. 554, c.p.p., che
attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di
provvedere sulle misure cautelari, anche nel caso in cui, conclusa
con l’esercizio dell’azione penale la fase delle indagini preliminari,
sia stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio (ovvero,
secondo l’interpretazione estensiva ormai fatta propria dalla
giurisprudenza di legittimità, il decreto di giudizio immediato o il
decreto che dispone il giudizio), fino a quando il decreto,
unitamente al fascicolo per il dibattimento, non sia stato
trasmesso al giudice competente per il giudizio; nonché dal
disposto dell’art. 317, co. 2, c.p.p., che, tra l’altro, attribuisce al
giudice per le indagini preliminari dopo l’adozione del
provvedimento che dispone il giudizio, la competenza a
provvedere sulla richiesta di sequestro conservativo, prima che gli
atti siano trasmessi al giudice competente (cfr. Cass., sez. III,
17/09/2014, n. 47684, rv. 261241).
Se, dunque, nelle ipotesi contemplate dagli artt. 554 e 317, co. 2,
c.p.p., spetta al giudice per le indagini preliminari provvedere
sulla domanda cautelare anche nel caso in cui l’azione penale sia
già stata esercitata, è proprio perché egli, nonostante la
conclusione della fase delle indagini preliminari, è l’unico giudice
ad essere in possesso degli atti e, quindi, posto nella condizione di

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un principio generale secondo il quale è competente ad adottare i

poter decidere sulla richiesta cautelare, sino a quando gli atti non
siano trasmessi al giudice competente per il giudizio.
L’interpretazione proposta dal tribunale del riesame presenta
l’evidente difetto di creare una sorta di perpetuati() jurisdictionis

dell’avvenuto inoltro della domanda cautelare prima dell’esercizio
dell’azione penale, sganciando completamente il momento
decisionale dalla conoscenza degli elementi posti a fondamento
della richiesta del pubblico ministero, derivante dal materiale
possesso da parte del giudice che procede degli atti,
legittimamente pervenutigli in relazione alla fase in cui pende il
processo.
Con la conseguenza, invero irrazionale, di attribuire al giudice per
le indagini preliminari sempre e comunque la competenza a
provvedere (anche nel caso di sua inerzia) pur a distanza di anni
rispetto al momento in cui venne formulata la richiesta cautelare
(come avvenuto nel caso in esame), quando, per effetto
dell’evoluzione del procedimento, si sia ormai conclusa la fase
delle indagini preliminari ed il giudice competente a pronunciarsi
sul merito del giudizio sia legittimamente in possesso degli atti e,
quindi, formalmente investito anche della decisione sulla domanda
cautelare.
Vero è che in alcuni arresti del Supremo Collegio, volti a definire
la competenza a provvedere sulla richiesta di misure cautelari
coercitive e reali avanzata dal pubblico ministero tra giudice per le
indagini preliminari e giudice dell’udienza preliminare, si è
affermato il principio che per individuare il giudice competente
bisogna fare riferimento al momento in cui la richiesta viene
avanzata dal pubblico ministero e non a quello in cui viene

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in capo al giudice per le indagini preliminari, in conseguenza

assunta la decisione, con la conseguenza che se la richiesta è
intervenuta prima dell’esercizio dell’azione penale, competente a
decidere sarà il giudice per le indagini preliminari (cfr. Cass., sez.
II, 12.3.2015, n. 14109; rv. 263305; Cass., sez. I, 22.1.2008, n.

In tali decisioni, tuttavia, non viene affrontato specificamente il
tema, ad avviso del Collegio, invece, essenziale, di come tale
principio, astrattamente condivisibile, debba coordinarsi con
quello, secondo cui, come si è detto, è competente ad adottare i
provvedimenti cautelari il giudice che procede ma che al tempo
stesso sia nella materiale disponibilità degli atti processuali,
risultando formalmente investito della decisione sulla domanda
cautelare, in conseguenza della trasmissione dei relativi atti,
disposta in relazione alla fase in cui pende il processo di merito.
Applicando le osservazioni svolte al caso in esame, deve,
pertanto, concludersi che, essendo intervenuta la decisione del
giudice per le indagini preliminari in un momento (il 19.3.2015) in
cui egli era, sotto il profilo processuale, privo degli atti necessari
ai fini della decisione della domanda cautelare, essendo stati
trasmessi al giudice competente per il merito (tribunale di Locri),
che ne era legittimamente in possesso in forza dell’esercizio
dell’azione penale e della intervenuta sentenza di incompetenza
per territorio pronunciata dal tribunale di Reggio Calabria, come
pacificamente emerge dagli atti, dal giugno/luglio del 2014, la
suddetta autorità giudiziaria non era dotata della necessaria
competenza funzionale ad adottare il provvedimento di sequestro
preventivo di cui in premessa.
Siffatta competenza spettava e spetta, allo stato, al tribunale di
Locri, al quale vanno trasmessi gli atti del presente giudizio,

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5609, rv. 238867).

attraverso il pubblico ministero presso il medesimo tribunale, in
quanto titolare della domanda cautelare, affinché provveda ai
sensi dell’art. 27, c.p.p.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la

dell’impugnazione, avverso provvedimenti cautelari determina, al
pari della declaratoria di incompetenza del giudice che aveva
disposto la misura cautelare, l’inefficacia differita, ex art. 27
c.p.p., della misura cautelare stessa (cfr. Cass., sez. U, n. 1 del
24/01/1996, rv. 204164; Cass., sez. III, 01/04/2014, n. 27701,
rv. 260111).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del
tribunale del riesame, con trasmissione degli atti al pubblico
ministero presso il tribunale di Locri per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone
trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Locri.
Così deciso in Roma il 13.11.2015.

pronuncia di incompetenza, da parte del giudice

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