Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46842 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46842 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POMARICO GIOVANNI N. IL 18/03/1944 parte offesa nel
procedimento c/ i C,0 o -c
o n9DIt(LkeLo-Lx W
avverso ii-decr-eto n. 3092/2010 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
12/07/2011

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 15/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
POMARICO Giovanni, presidente della Banca Federiciana S.p.a. persona offesa nel procedimento contro ignoti per uso di atto falso, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in
data 12 luglio 2011 del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Trani che aveva archiviato il procedimento originatosi da sua querela 4 giugno 2010.
Deduce violazione di legge e difetto di motivazione ripercorrendo i vari aspetti della vicenda e
lamentando erronea valutazione da parte del giudice degli elementi sottoposti con l’opposizione
alla richiesta di archiviazione.
Il ricorso è tuttavia inammissibile.
Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito della opposizione
del ricorrente, all’esito della rituale instaurazione e celebrazione dell’udienza partecipata in camera di consiglio, senza che sia ravvisabile o risulti dedotta alcuna violazione del contraddittorio.
Ora, la violazione del contraddittorio è l’unico vizio denunziabile con il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione, vuoi preso de plano che a seguito di camera di consiglio (S.U., sent.
24 del 1995, citata, e tra molte, Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, Mione; Sez. 1, n. 8842 del
07/02/2006, Laurino; Sez. 6, n. 3896 del 26/10/1995, Ronchetti; Sez. 6, n. 3018 del 20/09/1991,
Di Salvo; ). Osta a una diversa lettura il principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione. Né
v’è ragione costituzionalmente imposta di un ampliamento della piattaforma dei vizi denunziabili
mediante ricorso, giacché la natura «interlocutoria e sommaria … finalizzata a un controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non a un accertamento sul merito dell’imputazione» (C.
cost. ord. nn. 153 del 1999, 150 del 1998, 54 del 2003; sent. n. 319 del 1993) dell’archiviazione e
la ratio, esclusivamente servente il controllo di legalità e obbligatorietà dell’azione penale, che
tradizionalmente si riconosce assistere lo ius ad loquendum e gli strumenti di tutela dell’offeso
(«negli stretti limiti in cui ciò risponda» a tale funzione di controllo: C. cost. ord. n. 95 del 1998),
consentono d’affermare che alla pretesa sostanziale di questo offre comunque adeguata garanzia
la possibilità di esercitare i propri diritti d’azione e difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, nella sede (civile) propria.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.

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