Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46840 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46840 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIORGIO ADELAIDE N. IL 13/03/1965
avverso la sentenza n. 335/2012 TRIBUNALE di URBINO, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 15/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Urbino applicava a DI GIORGIO Adelaide, a norma
degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di
furto aggravato in concorso, commesso il 17 dicembre 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputata che deduce difetto di motivazione sull’entità della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la
congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può
dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in £. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di £. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 11 15 luglio 2013.

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