Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46839 del 15/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46839 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTELEONE ANTONIO N. IL 07/07/1951
avverso la sentenza n. 6188/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 15/07/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Verona applicava, fra l’altro, a MONTELEONE Antonio, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di bancarotta semplice e fraudolenta aggravate,
commesso il 20 novembre 2008.
Propone ricorso per cassazione, integrato con memoria, l’imputato che deduce difetto di motivazione sull’entità della pena ridotta in misura inferiore ad un terzo.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti in punto di pena come risulta
dal relativo verbale da cui appaiono evidenti le volute differenze fra le posizioni dei due imputati.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.