Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46838 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46838 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FATIGUSO FRANCESCO N. IL 09/11/1974
avverso la sentenza n. 1134/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 15/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa in data 24 ottobre 2011 dal locale Tribunale, appellata da FATIGUSO Francesco, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato in luogo di privata dimora,
commesso il 17 febbraio 2011.
Propone ricorso per cassazione, integrato con memoria, l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità affermata sulla base di accertamenti carenti.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale avesse dimostrato la presenza del prevenuto nei pressi delle villette poi risultate svaligiate, la presenza all’interno di una delle stesse delle impronte lasciate dalle scarpe del prevenuto, accertamento effettuato visivamente dai carabinieri senza necessità di particolari indagini tecniche, sul rinvenimento presso luogo in sua disponibilità di parte della refurtiva elementi tutti valutati in modo complessivo ed univocamente indirizzati verso la configurazione della responsabilità del ricorrente, il quale lamenta genericamente la mancata esecuzione di indagini tecniche che
la Corte di merito reputa con argomenti logici del tutto inutili, nonché l’incertezza sulla data dei
furti che il giudice d’appello dimostra esser priva di rilievo nella configurazione della sua responsabilità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.

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