Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46836 del 15/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46836 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRISETTI LUCA N. IL 18/10/1980
TASSO ANTONIO N. IL 27/04/1961
avverso la sentenza n. 149/2012 TRIBUNALE di SAVONA, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 15/07/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Savona applicava a GRISETTI Luca e TASSO Antonio, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine
ai delitti di furto aggravato in luogo di privata dimora e di detenzione di segni distintivi delle forze dell’ordine, in concorso, commessi il 17 gennaio e 1’8 aprile 2010.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione, integrati con memoria, gli imputati che
deducono difetto di motivazione per non esser stato applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc.
pen.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari ed in particolare alla comunicazione di notizia di reato ed ai verbali di polizia giudiziaria
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.