Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46829 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46829 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HODAJ SHKELQIM N. IL 03/10/1979
avverso la sentenza n. 724/2012 TRIBUNALE di LECCO, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 15/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecco applicava a HODAJ Shkelqim, a norma degli
artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai delitti di furto in
luogo di privata dimora in concorso, di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate,
commessi tra il 7 ed il 10 luglio 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione sulla richiesta di
applicazione della sospensione condizionale della pena.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e non ha motivato sulla sospensione condizionale, correttamente poiché non risulta dal verbale che il beneficio fosse stato
oggetto di richiesta del prevenuto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.

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