Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46828 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46828 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
X. MICHELE N. IL 23/08/1967
avverso l’ordinanza n. 370/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
21/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 15/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile perché
tardivo l’appello presentato da X. Michele avverso la sentenza emessa in data 29 settembre 2005 dal Tribunale di Pescara che l’aveva dichiarato responsabile dei reati di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sull’identità e di violazione del foglio di via obbligatorio, commessi il 31 luglio 2002.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge in quanto aveva diritto
alla notifica dell’estratto contumaciale momento dal quale sarebbe decorso il termine per
l’impugnazione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Risulta invero dal verbale dibattimentale che il prevenuto dopo esser stato presente all’udienza
del 25 maggio 2005, non era comparso alla successiva udienza così che bene è stato ritenuto assente e quindi senza il diritto ad avere notifica dell’estratto contumaciale. Di conseguenza per lui
il termine di 30 giorni per impugnare era decorso dalla scadenza del termine per il deposito della
sentenza, anche perché il deposito era intervenuto in termine.
Non essendo stata rispettata la scadenza del 14 novembre 2005, col deposito dell’appello in data
5 dicembre 2005 il X. ha proposto un’impugnazione inammissibile e come tale correttamente dichiarata dalla Corte di merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,004.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,004 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.

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