Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46826 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46826 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANELLA RUGGIERO COSIMO DAMIANO N. IL 03/09/1974
avverso la sentenza n. 115/2008 GIUDICE DI PACE di TRANI, del
27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 15/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Trani ha dichiarato CAMPANELLA Ruggiero
Cosimo Damiano responsabile del delitto di ingiurie, commesso il 10 ottobre 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità,
nonché applicazione di una pena illegale.
Rileva il Collegio che il primo motivo, sulla pena, è manifestamente infondato in quanto il ricorrente dimentica che per il delitto di ingiurie, in quanto di competenza, come nel caso, del Giudice
di pace, l’art. 52, co. 2°, lett. a), del D.L.vo 274/00 prevede una pena da E. 258,00# ad E.
2.582,00# di multa così che la pena fissata dal giudice di merito in E. 500,00# di multa è del tutto
legale.
È poi da osservare che le censure prospettate con il secondo motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del
fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice
di merito e già adeguatamente valutati dal Giudice di pace.
Correttamente, il giudice di merito ha fondato il giudizio di penale responsabilità del CAMPANELLA sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, prudentemente valutate, secondo la
pacifica regola di giudizio secondo cui tali dichiarazioni possono, anche da sole, sostenere un’affermazione di penale responsabilità, ove sottoposte ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non v’è ragione di dubitare della loro attendibilità (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3″, 27.3.2003, n. 22848, RV.
225232); altrettanto compiutamente ha valutato l’inattendibilità delle affermazioni dei testi che
volevano accreditare una reciprocità di ingiurie, cui, d’altra parte anche il ricorso fa un generico
riferimento.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.

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